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Sport e Terzo settore, novità su Iva e investimenti pubblicitari

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024 la legge n. 143 del 7 ottobre 2024, che converte in legge il cosiddetto decreto “Omnibus” (dl n. 113/2024).

Il decreto, nella sua versione definitiva, introduce due importanti misure (artt. 3-4) che riguardano le organizzazioni non profit. La prima permette alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e alle società sportive dilettantistiche (Ssd) di escludere dall’Iva, fino al 31 dicembre 2024, i corrispettivi derivanti dalle loro attività istituzionali. La seconda prevede agevolazioni fiscali per gli investimenti pubblicitari effettuati da operatori del settore sportivo.

Dettagli sulle novità Iva per Asd e Ssd

La legge consente alle Asd e alle Ssd di continuare ad applicare, per fini Iva, le disposizioni dell’art. 4, comma 4, del Dpr n. 663/1972, che esclude tali prestazioni dal campo di applicazione dell’Iva. Questa esclusione è valida fino al 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore dell’art. 5, comma 15-quater, del dl n. 146/2021. A partire da tale data, le prestazioni fornite da Asd e Ssd saranno esenti da Iva, purché i loro statuti vietino la distribuzione degli utili.

Inoltre, i comportamenti fiscali adottati dai contribuenti prima del 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del dl n. 113/2024) rimangono validi.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Per sostenere gli operatori sportivi, la legge reintroduce alcune agevolazioni fiscali, già previste durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari realizzati tra il 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del dl n. 113/2024) e il 15 novembre 2024.

Nello specifico, viene riproposto l’art. 81 del dl n. 104/2020, che riconosce un contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati a favore di leghe e società sportive professionistiche, nonché di Asd e Ssd. Gli investimenti devono avere un valore minimo di 10.000 euro e devono essere diretti a leghe e società sportive professionistiche, o a Ssd e Asd, che abbiano ricavi compresi tra 150.000 euro e 15 milioni di euro per il periodo d’imposta 2023.

Per le leghe e società sportive professionistiche, nonché per Ssd e Asd costituite dal 1° gennaio 2023, il requisito relativo ai ricavi non si applica. Inoltre, i beneficiari devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti per coprire tutte le richieste ammesse, è previsto un riparto proporzionale tra i beneficiari, con un limite individuale del 5% sul totale delle risorse annue. Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime fiscale semplificato previsto dalla legge n. 398/1991.

Infine, il decreto stabilisce che il credito d’imposta concesso sia utilizzabile esclusivamente in compensazione.